|
|
D.P.C.M. 02/02/2005
-l'individuazione delle autorità competenti titolari delle funzioni e del raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale;
-la definizione delle modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, nonchè le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo;
-la definizione delle procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Tutto ciò premesso, pertanto, la scelta dell'area sarà subordinata alla verifica preventiva in ordine agli indirizzi dettati dalla normativa regionale disponibile, in materia di industrie a rischio di incidente rilevante. Solo a seguito di detta valutazione, in mancanza di specifica normativa e salvo manifesta impossibilità di valide alternative, saranno da evitare, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche dominanti (quali il regime dei venti) aree prossime a magazzini, silos, serbatoi per lo stoccaggio, anche temporaneo, o la trasformazione di solidi, liquidi o gas soggetti a rischio di esplosione o di incendio, di tossicità o di nocività. Un utile riferimento, in ogni caso, è rappresentato dall'«Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti», elaborato ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto legislativo n. 334/1999, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Dipartimento per la protezione ambientale
- Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali, in collaborazione con l'ANPA - Dipartimento rischio tecnologico e naturale.
4.7 Aspetti connessi al raccordo con gli strumenti urbanistici comunali. L'obiettivo dell'intera pianificazione di emergenza è quello di costruire, prima del verificarsi di eventi calamitosi, un progetto di organizzazione delle risorse (materiali ed umane) disponibili, in grado di fronteggiare situazioni di emergenza in qualche modo prevedibili nella genesi e nell'evoluzione. Tanto più il «sistema protezione civile» approfondisce gli aspetti di analisi dei possibili fenomeni calamitosi (previsione), attua interventi di mitigazione del rischio di tipo attivo o passivo (prevenzione) e allestisce un modello di intervento in emergenza definendo responsabilità, compiti e funzioni (organizzazione), tanto più ha probabilità di affrontare con successo le calamità. Pertanto in condizioni ordinarie si potranno affrontare con la dovuta sistematicità le fasi di studio ed individuazione delle zone di territorio da adibire ad aree di ricovero, nonchè dell'allestimento delle stesse secondo le esigenze del caso, eventualmente prevedendone un uso promiscuo. Eventuali particolari esigenze, manifestatesi a seguito di eventi non prevedibili o relativi a fenomeni di intensità ben più rilevante di quella posta a riferimento negli scenari della pianificazione di emergenza, dovranno essere affrontate direttamente in emergenza, eventualmente con il ricorso ad ordinanze contingibili ed urgenti, ovvero con procedure derogatorie, se previste da ordinanze di protezione civile, con l'incertezza che ne consegue in termini di adeguatezza e tempismo delle definitive scelte adottate e dell'organizzazione operativa. Le aree individuate ai fini dell'utilizzo in emergenza, aventi i requisiti richiamati nei precedenti paragrafi, di proprietà pubblica o privata, previste o meno all'interno di piani di protezione civile comunali o in piani territoriali di coordinamento provinciali, devono essere sottoposte ad un regime di vincolo urbanistico, le cui modalità di perfezionamento presentano specificità procedurali legate all'ambito territoriale ed al quadro di riferimento normativo definito da ciascuna regione o provincia autonoma. Le procedure di approvazione dell'eventuale perizia di variante, necessaria a modificare la destinazione urbanistica dell'area individuata, saranno quelle vigenti e definite dalla legislazione statale e regionale. Potranno eventualmente valutare le regioni, nell'ambito di un programma su larga scala volto ad incentivare le attività di attuazione della pianificazione comunale di protezione civile, il ricorso ad eventuali procedure semplificate ed accelerate per l'approvazione delle perizie. Le regioni e le province autonome, pertanto, cureranno di esplicitare formalmente i percorsi amministrativi per snellire ed agevolare le procedure di identificazione delle aree e di attivare, se del caso, uno schema organizzativo a livello di ambito sovracomunale, per poter assicurare l'effettiva disponibilità delle aree necessarie a seguito dell'evento, anche in ambito extracomunale. Le province, cureranno il necessario coordinamento delle attività dei singoli comuni, anche ai fini dell'utilizzo delle aree in sede di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Ufficio interventi strutturali ed opere di emergenza «Linee guida per l'individuazione delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di protezione civile »
Pagina 6/6 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|